Articolo
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(Informazioni sull'esercizio professionale)
È consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria
attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni
che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la
possibilità di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito
dall’articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di
società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa
segnalazione al Consiglio dell’ordine. Con riferimento ai
siti già esistenti l’avvocato è tenuto
a procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di
appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione
di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o
a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso
depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i
parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili,
attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e
consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal
Consiglio dell’Ordine (in relazione alla modalità
e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli
e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e
quant’altro relativo alla persona, limitatamente a
ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti,
sedi secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato
che intenda fare menzione di una certificazione di qualità
deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della
certificazione in corso di validità e l'indicazione completa
del certificatore e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) È consentita inoltre l’utilizzazione della rete
Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei
seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio
dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa,
con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con
il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare
l’annuncio che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto
disposto dall’articolo 19 del codice deontologico).
17.III) È consentita l'indicazione del nome di un avvocato
defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
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