Testo
approvato dall’assemblea straordinaria dell’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino dell’11 novembre 2004,
pubblicato nel BU 2005, 269, in vigore dal 19 agosto 2005
L’assemblea straordinaria dell’Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino dell’11 novembre 2004, richiamata
la
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA)
del
23 giugno 2000, la
Legge
sull’avvocatura (LAvv) del 16
dicembre 2002, il
Regolamento
sull’avvocatura (RAvv) del 28
ottobre 2002 e lo
Statuto dell’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino (SAvv) del 9 maggio 2003, emana le seguenti
norme
deontologiche:
A. PRINCIPI GENERALI
ART. 1. - Generalità
Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che
servono a precisare e a interpretare le regole professionali stabilite
dal diritto federale, come pure gli obblighi cui soggiace
l’avvocato nell’ambito dell’esecuzione
del mandato.
ART. 2. - Disciplina dell’avvocato
L’attività dell’avvocato è
disciplinata dalla
LLCA,
dalla
LAvv,
dal
RAvv,
dalle presenti norme,
dal
SAvv,
dalla Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA)
(1),
dalle Direttive del Consiglio dell’Ordine, dagli usi e dalle
consuetudini della professione, dai trattati e dalle norme
internazionali.
ART. 3. - Rispetto delle regole professionali
L’avvocato rispetta le regole professionali in qualsiasi
campo della propria attività.
B. ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE
ART. 4. - Cura e diligenza
L’avvocato esercita la professione con cura, diligenza,
coscienza e in conformità all’ordinamento
giuridico, avvalendosi solo di mezzi consentiti dalla legge.
ART. 5. - Indipendenza
L’avvocato esercita la professione in piena indipendenza, a
proprio nome e sotto la propria responsabilità.
Evita ogni vincolo suscettibile di esporlo all’influenza di
terzi non iscritti in un registro cantonale degli avvocati.
Si astiene da ogni attività incompatibile con il suo dovere
di indipendenza.
ART. 6. - Segreto professionale
L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei
confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è
stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di
essere dispensato dal segreto professionale non obbliga
l’avvocato a divulgare quanto gli è stato
confidato.
ART. 7. - Dignità professionale
L’avvocato si astiene da ogni attività contraria
alla dignità professionale e alla fiducia in lui riposta.
ART. 8. - Componimento bonale delle controversie
L’avvocato favorisce il componimento bonale delle
controversie ove sia nell’interesse del cliente.
In qualità di rappresentante di una parte in giudizio o di
consulente, tiene conto di una mediazione in corso o auspicata dalle
parti.
L’avvocato non può avvalersi nel processo di
dichiarazioni o ammissioni fatte dalla parte avversa nelle trattative
per il componimento bonale della vertenza.
ART. 9. - Libera scelta dell’avvocato
L’avvocato non conclude accordi che potrebbero ledere il
principio della libera scelta dell’avvocato.
ART. 10. - Contatto con testimoni
L’avvocato può prendere contatto con persone che
entrano in considerazione quali testimoni solo quando ciò
sia necessario per la condotta del processo.
Evita ogni atto che potrebbe influenzare i testimoni.
È vietato far pervenire ai testimoni istruzioni o
indicazioni sul comportamento da adottare.
ART. 11. - Pubblicità
La pubblicità dell’avvocato è
autorizzata nella misura in cui fornisce al pubblico una corretta
informazione.
Va realizzata rispettando la dignità della professione, deve
essere espressa con lealtà e discrezione, deve essere
veritiera e salvaguardare scrupolosamente il segreto professionale.
Sono vietati gli atti invadenti, aggressivi, nonché
l’accaparramento di clienti. motivi.
ART. 12. - Studio professionale
L’avvocato riceve i clienti e fornisce le sue consultazioni,
di regola, in locali propri, espressamente destinati a questo scopo.
C. DOVERE VERSO IL CLIENTE
ART. 13. - Mandato
L’avvocato stabilisce con il cliente relazioni chiare e gli
deve fedeltà.
Esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo
dell’incarico affidatogli.
È personalmente responsabile dell’esecuzione del
mandato, indipendentemente dal fatto che sia stato affidato a lui
personalmente o allo studio legale di cui fa parte.
ART. 14. - Rinuncia al mandato
L’avvocato non rinuncia intempestivamente a un mandato.
ART. 15. - Assistenza giudiziaria
L’avvocato si adopera affinché le persone che non
sono in grado di sopperire alle spese di giudizio possano beneficiare
del gratuito patrocinio. È tenuto a informare il cliente
sulla possibilità di ottenere l’assistenza
giudiziaria.
Non può chiedere al cliente un onorario integrativo a quello
fissato dall’autorità competente.
ART. 16. - Beni del cliente
L’avvocato custodisce diligentemente i beni affidatigli,
deposita su conti separati gli averi pecuniari del cliente e deve
sempre essere in grado di restituirli.
Le somme incassate per il cliente devono essergli immediatamente
trasmesse. Resta riservato il diritto dell’avvocato di
trattenere l’importo dovutogli per onorari e spese.
L’avvocato tiene una contabilità completa e
precisa dei fondi del cliente.
ART. 17. - Decesso dell’avvocato
L’avvocato si adopera affinché vengano
salvaguardati il segreto professionale e gli interessi dei suoi clienti
anche in caso di suo decesso.
ART. 18. - Conflitti d’interesse
L’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano
contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le
parti litiganti nella medesima causa, non assiste con il patrocinio una
parte nella causa in cui ha precedentemente assistito la parte
contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una
controparte, evitando ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente,
i propri e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti
professionali o privati.
È riservata la mediazione secondo le
Direttive
della FSA.
ART. 19. - Pluralità di clienti
L’avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente,
il rappresentante o il difensore di più di un cliente se
sussiste un conflitto d’interessi tra gli interessati o se vi
sia il rischio che ne sorga uno.
Rinuncia al mandato quando sorge un conflitto d’interessi, un
rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua
indipendenza rischia di essere lesa.
ART. 20. - Mandati precedenti
L’avvocato non può accettare il mandato di un
nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente
cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari
di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
ART. 21. - Associazioni di avvocati
Qualora gli avvocati esercitino la professione in forma associata, le
disposizioni relative al conflitto di interessi si applicano
all’associazione di avvocati in quanto tale, così
come ai singoli membri dello studio legale.
In caso di nuova collaborazione o di associazione fra più
avvocati, gli interessati adottano tutte le misure necessarie per
garantire la salvaguardia del segreto professionale e per evitare
conflitti di interessi.
ART. 22. - Onorari
L’avvocato rispetta la Tariffa dell’Ordine degli
avvocati del Cantone Ticino
(1).
Non può stipulare convenzioni che prevedano la
partecipazione di terzi all’onorario.
Non può stipulare patti di quota lite né
promettere di assumere a proprio carico, in tutto o in parte,
l’onorario e le spese di causa qualora il processo avesse
esito negativo.
È consentito pattuire un premio da aggiungere
all’onorario in caso di successo (
pactum de palmario).
L’avvocato può pattuire una rimunerazione
forfettaria. Essa deve tuttavia corrispondere alle sue prevedibili
prestazioni.
ART. 23. - Anticipi
Se l’avvocato chiede il versamento di un anticipo
sull’onorario o sulle spese, questo deve essere commisurato
ai prevedibili costi, esborsi e prestazioni.
Se l’anticipo non viene pagato, l’avvocato
può rifiutare o rinunciare al mandato con riserva di quanto
previsto all’art. 14.
ART. 24. - Specifica
L’avvocato informa regolarmente il cliente
sull’ammontare del proprio onorario e sulle spese.
Se il cliente lo richiede, deve presentare gratuitamente una nota
professionale dettagliata.
D. DOVERI VERSO I COLLEGHI
ART. 25. - Lealtà e collegialità
L’avvocato non rivolge attacchi personali ai suoi colleghi.
Mette a disposizione dell’avvocato avversario, se richiesto,
copie dei suoi allegati, a meno che ciò non avvenga a cura
del giudice o del tribunale o dell’autorità avanti
i quali è pendente la pratica.
Non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o ammissioni
fatte dal collega di parte avversa nelle trattative per il componimento
bonale di una vertenza.
ART. 26. - Sostituzione di avvocato
Riservate le regole sul segreto professionale, l’avvocato che
assume un mandato già affidato ad altro collega informa il
suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire
delle relazioni chiare, e cerca di favorire la liquidazione della nota
professionale del collega.
ART. 27. - Contatti con parti patrocinate
L’avvocato non può mettersi in diretto contatto
con una parte che sa rappresentata da altro avvocato, a meno che questi
non l’abbia espressamente autorizzato.
ART. 28. - Controversie tra colleghi
Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un
collega, l’avvocato si rivolge, prima di intraprendere passo
alcuno, al presidente dell’Ordine.
L’avvocato che ha una controversia personale con un collega
deve rivolgersi al presidente dell’Ordine prima di procedere
giudizialmente.
ART. 29. - Mandati contro colleghi
Prima di iniziare una procedura civile l’avvocato offre al
collega la possibilità di un componimento bonale della
vertenza.
2Prima di sporgere una denuncia o una querela penale notifica il caso
al presidente dell’Ordine.
E. DOVERI VERSO I GIUDICI
E LE AUTORITA'
ART. 30. - Atteggiamento
L’avvocato mantiene un atteggiamento dignitoso verso i
magistrati e le autorità.
ART. 31. - Intralcio delle procedure
L’avvocato non deve dare scientemente al giudice
un’informazione falsa o tale da indurlo in errore.
Non intralcia il normale corso delle procedure.
Restano riservate le particolari esigenze della difesa penale.
ART. 32. - Mezzi illeciti
L’avvocato non impiega alcun mezzo illecito o contrario alla
dignità professionale per ottenere dai giudici una sentenza
favorevole ai suoi patrocinati o per procurare prove dirette ad
alterare od occultare la verità dei fatti.
ART. 33. - Rapporti con i media e dichiarazioni pubbliche
L’avvocato si astiene dal commentare o
dall’evidenziare sui media procedimenti civili o penali
pendenti, salvo che si tratti di replicare ad attacchi personali, ad
affermazioni dell’autorità o della controparte.
Dichiarazioni pubbliche sono permesse solo in circostanze particolari,
che le facciano apparire necessarie per la tutela degli interessi del
cliente.
F. AVVOCATI
STRANIERI E DI ALTRI CANTONI
ART. 34. - Principio
Gli avvocati stranieri sono soggetti alle regole professionali previste
dalla
LLCA, per la cui interpretazione si ricorre alle presenti
norme
deontologiche, nonché al
Codice
deontologico del CCBE
(Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea).
Nei confronti degli avvocati iscritti in altri cantoni valgono le
presenti norme deontologiche, come pure il
Codice
svizzero di
deontologia della FSA.
G. DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35. - Entrata in vigore
Il presente codice, approvato dal Tribunale di appello in data 16
giugno 2005 entra in vigore con la pubblicazione sul
Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del
Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 è abrogato.
aggiornamento
del codice professionale: 11/11/2004